Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018, il Decreto 5 febbraio 2018 che provvede a specificare le professioni di cui all’allegato B dell’art. 1, comma 153, della Legge di bilancio 2018, esentate dall’incremento di 5 mesi dei requisiti pensionistici previsto a decorrere nell’anno 2019 a causa dell’incremento della speranza di vita, a condizione che i lavoratori interessati svolgano tali attività da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento e siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
Le categorie di lavoratori, inserite nell’allegato A del decreto, costituiscono una specificazione di quelle già individuate dalla Legge di bilancio 2017 ai fini dell’accesso all’Ape sociale e al pensionamento anticipato per i lavoratori “precoci” e delle seguenti quattro categorie professionali, inserite nell’allegato B della Legge di bilancio 2018:
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operatori dell’agricoltura, zootecnia e pesca;
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pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
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siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al Decreto legislativo 67/2011;
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marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.
Le specificazioni delle categorie lavorative “gravose” effettuate dal Decreto interministeriale del 5 febbraio 2018 valgono, comunque, anche ai fini dell’accesso all’Ape sociale, nonché al pensionamento anticipato previsto per i lavoratori “precoci”.