Sono nove anni che il Parlamento ha varato la Legge 180/2011 recante ” Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese” e già si parla di una nuova legge per lo Statuto delle Imprese.
E’ evidente che le leggi vanno considerate uno specchio della società e col mutare delle condizioni sociali ed economiche del Paese vanno adeguate e rilette.
Tuttavia i principi generali che sono alla base della legislazione, in coerenza con il quadro costituzionale di riferimento per le materia trattate, deve costituire un caposaldo fondamentale e stabile, pena la vacuità della legislazione e, di riflesso, l’inapplicazione sostanziale delle norme.
In questa prospettiva riteniamo che i principi fondanti della legge 180/2011 pur a distanza di nove anni dalla sua promulgazione, sono tutt’ora validi e vanno considerati un patrimonio condiviso del mondo delle imprese.
Il mondo associativo viene considerato un caposaldo della rappresentanza delle imprese e degli interessi peculiari delle stesse.
Lo sancisce in particolare l’articolo 3 inerente la libertà associativa e che recita: ” Ogni impresa è libera di aderire ad una o più associazioni.”
Inoltre all’Art. 4. reca “Legittimazione ad agire delle associazioni” si stabilisce che “Le associazioni di categoria rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio», ovvero nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e le loro articolazioni territoriali e di categoria sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi.”
C’é da augurarsi che la paventata riforma della legge 180/2011 annunciata in questi giorni non limiti la libertà delle imprese rispetto alla possibilità di aderire ad una o più associazioni e, nel contempo, no vengano posti ulteriori paletti all’azione di rappresentanza del mondo associativo che deve poter agire nell’interesse delle imprese e non già in spazi angusti che determinano rendite di posizione interassociativa.